(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della regione Friuli-Venezia
               Giulia  n. 142 del 23 novembre 1987)
 
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
   Visto l'art. 42 dello statuto;
   Vista  la  legge  regionale  23  agosto  1982, n. 60, e successive
modifiche ed integrazioni, concernente contributi  rateati  a  favore
delle   strutture   ricettive   turistiche   e   degli   esercizi  di
ristorazione;
   Considerato  che  ai  sensi dell'art. 1 e dell'art. 5 della stessa
legge regionale la giunta regionale stabilisce i criteri di priorita'
per  la  concessione dei contributi nonche' i criteri generali per la
determinazione della percentuale richiamata all'art. 3  della  stessa
legge  regionale  e  per  la fissazione del temine di ultimazione dei
lavori e per l'accoglimento di eventuali richieste di proroga;
   Ritenuto  necessario  ed  opportuno  provvedere  con  un  apposito
regolamento d'esecuzione alla determinazione dei suddetti criteri;
   Su  conforme  deliberazione della giunta regionale 10 luglio 1987,
n. 3474;
 
                               Decreta:
 
   E'  approvato il regolamento d'esecuzione della legge regionale 23
agosto 1982, n. 60, e successive modifiche ed integrazioni nel  testo
allegato, costituente parte integrante del presente provvedimento.
   E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare
come regolamento della Regione.
   Il  presente  decreto verra' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
    Trieste, addi' 21 luglio 1987
 
                               BIASUTTI
 
 Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 24 ottobre 1987
Atti  della  regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 17, foglio n.
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 23 AGOSTO 1982, N. 60
   E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.
 
                               Art. 1.
 
   I  contributi  di  cui  all'art. 1 della legge regionale 23 agosto
1982, n. 60, sono concessi secondo il seguente ordine di priorita':
    a)    iniziative    concernenti   il   recupero,   l'adattamento,
l'ammodernamento, l'ampliamento e la  manutenzione  straordinaria  di
edifici  situati nei territori in cui operano le Aziende autonome del
turismo:
     della Carnia centrale,
     Grado e Aquileia,
     Lignano Sabbiadoro e Laguna di Marano,
     Piancavallo - Cellina - Livenza,
     Tarvisiano e Sella Nevea,
     Trieste e sua riviera;
    b)    iniziative    concernenti   il   recupero,   l'adattamento,
l'ammodernamento, l'ampliamento e la  manutenzione  straordinaria  di
edifici  situati nei territori in cui operano le aziende autonome del
turismo:
     di Cividale del Friuli e delle Valli del Natisone,
     Gorizia,
     Gradisca-Redipuglia,
     Pordenone,
     Udine;
    c)  iniziative concernenti la costruzione di edifici negli ambiti
di cui alla precedente lettera a);
    d)  iniziative concernenti la costruzione di edifici negli ambiti
di cui alla precedente lettera b);
    e)  iniziative  concernenti le opere da realizzare nelle restanti
zone della regione.